La rottamazione-quinquies copre un ampio arco temporale, includendo tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione che vanno dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Le tipologie di debito ammissibili sono diverse e ben definite. Rientrano, per esempio, le imposte non versate che derivano da controlli automatici e formali eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali. Sono altresì inclusi i contributi previdenziali non corrisposti all’Inps, con la specifica esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Una categoria specifica e spesso dibattuta riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada non pagate, ma è bene sottolineare che sono ammesse solo quelle di competenza statale, ovvero quelle emesse direttamente dalle Prefetture.
Cosa rientra nella sanatoria e i vantaggi concreti
La sanatoria: cosa include e i vantaggi concreti da cogliere.
Oltre ai carichi primari già menzionati, la rottamazione-quinquies estende la sua portata a situazioni pregresse di mancati versamenti. In particolare, possono aderire coloro che sono incorsi nella decadenza da precedenti edizioni della rottamazione (le prime tre) o dal cosiddetto saldo e stralcio. Allo stesso modo, la sanatoria è accessibile a chi ha perso i benefici della Rottamazione-quater o della riammissione alla Rottamazione-quater, qualora al 30 settembre 2025 non tutte le rate scadute a quella data risultassero regolarmente versate. Questa ampia inclusività rende la misura particolarmente interessante per un vasto numero di contribuenti che desiderano mettersi in regola.
I benefici offerti da questa nuova tornata di rottamazione sono notevoli e rappresentano un concreto alleggerimento finanziario. Il contribuente che aderisce dovrà versare solamente le somme dovute a titolo di capitale originario e quelle maturate per il rimborso delle spese relative a procedure esecutive già avviate e per i diritti di notifica. Viceversa, non saranno dovute le somme relative a una serie di oneri aggiuntivi: interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e l’aggio dovuto all’Agente della riscossione. È una differenza sostanziale. Per quanto concerne specificamente le sanzioni amministrative legate alle violazioni del Codice della strada, l’agevolazione si applica limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio, permettendo di ridurre significativamente il debito complessivo.
Il piano di pagamenti: soluzioni e scadenze
Per andare incontro alle diverse esigenze dei contribuenti, la rottamazione-quinquies prevede due principali modalità di pagamento, offrendo una notevole flessibilità. La prima opzione consente di saldare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione, con scadenza fissata entro il prossimo 31 luglio. Questa scelta è ideale per chi dispone della liquidità necessaria e desidera chiudere la pratica senza ulteriori dilazioni.
In alternativa, per chi necessita di un approccio più dilazionato, è disponibile un piano di pagamenti rateali. Questo schema prevede un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite su un arco temporale piuttosto lungo, pari a nove anni. Le scadenze per il pagamento rateale sono attentamente calendarizzate: le prime tre rate devono essere versate rispettivamente entro il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026. A partire dal 2027, e fino alla cinquantunesima rata inclusa, i versamenti avranno cadenza fissa ogni due mesi: il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno. Le ultime tre rate, dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, chiuderanno definitivamente il piano entro il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. È importante considerare che, in caso di opzione per il pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo sull’importo residuo, calcolati a decorrere dal 1° agosto 2026. Inoltre, ogni singola rata non potrà avere un importo inferiore a 100 euro, una condizione pensata per garantire una gestione sostenibile del debito.
Commenti
Accedi per lasciare un commento.
Ancora nessun commento. Sii il primo!